A partire dal 30 settembre 2023, l’art. 3-octies, Reg. UE 833/2014, vieta agli operatori unionali di importare o acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII, laddove sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporanti altri prodotti siderurgici originari della Russia.
Tale divieto ha generato difficoltà in relazione alla casistica, molto frequente, di importazione in Italia, senza passaggio di proprietà, di contenitori vuoti in acciaio, successivamente riutilizzati, dal momento che gli stessi risultano spesso fabbricati in data antecedente all’istituzione della misura restrittiva nei confronti della Russia, con conseguente impossibilità di risalire all’origine dei fattori produttivi. Con un avviso del 20 giugno 2024, rilasciato su richiesta dello Studio legale LCA, l’Agenzia delle dogane si è pronunciata su tale fattispecie, chiarendo che il divieto di cui all’art. 3octies, Reg. UE 833/2014, non trova applicazione ai fusti che, essendo impiegati per l’esportazione di bevande, vengono reimportati vuoti in Italia, giacché una simile previsione non sarebbe coerente con lo scopo della misura restrittiva, ossia privare la Russia di risorse utilizzabili per finanziare la guerra in Ucraina.
In tal caso – ha precisato l’Ufficio ove non sia possibile produrre mezzi di prova idonei a stabilire l’origine dei fattori produttivi, gli operatori economici possono indicare il codice Y824 all’interno del campo 44 e devono dichiarare che i contenitori sono stati prodotti in data antecedente all’istituzione del divieto, che gli stessi erano a quella data già di proprietà della società e che lo scambio non prevede alcun corrispettivo né il passaggio di proprietà della merce, ma rientrano nell’ambito di pratiche commerciali standard.