A distanza di un anno dalla sentenza del Tribunale dell’UE, che ha respinto un’azione legale intentata da Harley Davidson contro una decisione con cui la Commissione europea ha disconosciuto l’origine non preferenziale di determinati motocicli, l’Avvocato generale della Corte di Giustizia ha espresso il proprio parere (C-297/23), fornendo importanti chiarimenti in materia di giustificazione economica di una lavorazione, ai fini dell’attribuzione dell’origine doganale alle merci prodotte.
La vicenda trae origine dalla decisione della nota società americana di trasferire dagli Stati Uniti alla Thailandia la produzione dei moto veicoli destinati al mercato dell’UE, a fronte dei dazi supplementari introdotti dalla Commissione europea per le importazioni di prodotti provenienti dagli Stati Uniti, tra cui anche i motocicli.
Per tale ragione, la Società ha presentato una richiesta di Informazione vincolante in materia di origine (IVO) alle autorità doganali belghe, le quali hanno confermato l’origine thailandese dei motocicli realizzati.
La Commissione europea, tuttavia, ha ritenuto che le operazioni di montaggio svolte in Thailandia avessero l’obiettivo di evitare l’applicazione dei dazi supplementari imposti dall’UE e non fossero economicamente giustificate, ai sensi dell’art. 33, Regolamento delegato UE 2015/2446, in forza del quale una lavorazione effettuata in un determinato paese o territorio non può considerarsi economicamente giustificata qualora risulti avere lo scopo di evitare l’applicazione dei dazi e delle misure previste.
Ne è conseguita, pertanto, la revoca delle IVO rilasciate. Al riguardo, l’Avvocato generale ha evidenziato che ratio della norma antielusiva di cui all’art. 33 RD è quella di far venire meno la giustificazione economica di un’operazione soltanto laddove il suo scopo sia eludere l’applicazione dei dazi mediante una manipolazione dell’origine.
A tal fine, occorre verificare se le operazioni di trasformazione o lavorazione sostanziale svolte in un determinato paese (i.e. Thailandia) siano finalizzate a trarre in inganno riguardo alla circostanza che il prodotto in questione sia in realtà originario del paese nei confronti del quale l’UE ha imposto un dazio supplementare (i.e. Stati Uniti).
Nella fattispecie, secondo le conclusioni dell’Avvocato generale, la delocalizzazione della produzione in un Paese terzo non comporta, di per sé, l’elusione dei dazi supplementari, nel momento in cui all’estero sono effettuate operazioni “economicamente giustificate”. In altri termini, lo spostamento in Thailandia della fase finale del processo produttivo dei motocicli non è idoneo a giustificare il raggiro delle misure restrittive, non essendo da solo elemento sufficiente a escludere la giustificazione economica dell’ultima lavorazione o trasformazione sostanziale.
Le conclusioni dell’Avvocato generale segnano uno sviluppo significativo nell’interpretazione del concetto di lavorazione “economicamente giustificata”. In attesa che si pronunci definitivamente la Corte di Giustizia, stay tuned!